ConvenzioneParte III

Art. 14

In vigore dal 25 set 1954
Le prestazioni per malattie professionali, indennizzabili secondo la legislazione di ognuno dei due Stati contraenti, sono dovute dall'ente assicuratore dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio specifico dell'insorgere della malattia professionale. Qualora un assicurato, al quale è stato corrisposto in uno dei due Stati contraenti un indennizzo per una malattia professionale, faccia valere per la stessa malattia dei diritti nell'altro Stato, l'ente assicuratore del primo Stato rimane obbligato per la concessione delle ulteriori prestazioni.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-14

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Art. 14 Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953. — Testo vigente | Portale Normativo