Art. 14
ConvenzioneParte III

Art. 14

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In vigore dal 25 set 1954
Le prestazioni per malattie professionali, indennizzabili secondo la legislazione di ognuno dei due Stati contraenti, sono dovute dall'ente assicuratore dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio specifico dell'insorgere della malattia professionale. Qualora un assicurato, al quale è stato corrisposto in uno dei due Stati contraenti un indennizzo per una malattia professionale, faccia valere per la stessa malattia dei diritti nell'altro Stato, l'ente assicuratore del primo Stato rimane obbligato per la concessione delle ulteriori prestazioni.
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