ConvenzioneParte IV

Art. 17

In vigore dal 25 set 1954
Per gli assicurati, che siano stati sottoposti in entrambi gli Stati contraenti ad uno o più regimi di assicurazione-pensioni, i periodi di assicurazione coperti da contribuzione di cui deve essere tenuto conto dagli enti assicuratori di entrambi gli Stati contraenti (periodi contributivi) sono totalizzati, tanto per l'acquisto dei diritti a prestazioni quanto per il mantenimento o il recupero dei diritti stessi. Ciò vale anche per i periodi sostitutivi, equiparati ai periodi contributivi in base alle disposizioni di entrambi gli Stati contraenti. Gli altri periodi sostitutivi sono presi in considerazione solo dall'ente assicuratore dello Stato contraente secondo le cui disposizioni tali periodi sono equiparati ai periodi contributivi. I periodi contributivi e sostitutivi che coincidono sono presi in considerazione una sola volta in ogni Stato. I periodi di assicurazione secondo la legislazione italiana che non sono nè periodi contributivi nè periodi sostitutivi sono presi in considerazione soltanto dagli enti assicuratori italiani, anche se il rapporto di assicurazione ha avuto inizio nell'assicurazione-pensioni tedesca. I periodi sostitutivi, dei quali si deve tener conto secondo le disposizioni di entrambi gli Stati contraenti, sono presi in considerazione per il computo della misura, delle prestazioni solo nello Stato nella cui assicurazione è stato versato l'ultimo contributo prima dell'inizio del periodo sostitutivo. Se, secondo le disposizioni dei due Stati contraenti, il diritto a determinate prestazioni dipende da periodi compiuti in una professione sottoposta ad un regime, speciale di assicurazione, la totalizzazione ai sensi del paragrafo 1 si effettua solo con i periodi corrispondenti da prendersi in considerazione dagli enti assicuratori dell'altro Stato. Se in uno dei due Stati contraenti per questa determinata categoria professionale non esiste un regime speciale di assicurazione, i periodi del regime speciale di assicurazione compiuti in uno Stato sono totalizzati con i periodi compiuti nell'altro Stato nella assicurazione in vigore per la categoria professionale corrispondente. Se l'assicurato, nonostante la totalizzazione dei periodi indicati nel primo e secondo periodo, non ha diritto alle prestazioni del regime speciale di assicurazione, citate nel primo periodo, i periodi compiuti in entrambi gli Stati contraenti sono totalizzati in conformità al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo