ConvenzioneParte III

Art. 13

In vigore dal 25 set 1954
Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado dell'incapacità lavorativa per un infortunio sul lavoro o per un malattia professionale per i quali deve essere applicata la legislazione di uno dei due Stati contraenti, si tiene conto degli infortuni sul lavoro nonché delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali è applicabile la legislazione dell'altro Stato contraente nello stesso modo in cui si tiene conto dei precedenti infortuni o delle precedenti malattie professionali secondo la legislazione del primo Stato contraente. Quali precedenti infortuni sul lavoro o malattie professionali sono considerati sia gli infortuni o le malattie professionali per i quali si concede un indennizzo, sia quelli per i quali il grado di incapacità lavorativa rimane al disotto del grado minimo richiesto per l'indennizzo. Un indennizzo per il successivo infortunio o per la successiva malattia professionale è tuttavia corrisposto soltanto se la legislazione da applicarsi per l'infortunio o per la malattia professionale lo prevede.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-13

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Art. 13 Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953. — Testo vigente | Portale Normativo