Convenzione›Parte II
Art. 10
In vigore dal 25 set 1954
Nei casi di cui all' le prestazioni in natura sono
concesse dall'ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dell'assicurato secondo le disposizioni valevoli per tale ente. Su richiesta dell'ente assicuratore obbligato, l'ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dell'assicurato dovrà, inoltre, concedere le prestazioni in denaro, e ciò in base alle disposizioni valevoli per l'ente assicuratore obbligato, il quale indicherà all'altro ente la misura e la durata massima delle prestazioni in denaro da pagare.
L'ente assicuratore obbligato corrisponde all'ente assicuratore
dell'altro Stato le somme necessarie per la, concessione delle prestazioni. Le disposizioni particolari per il rimborso delle spese saranno concordate fra le Supreme Autorità Amministrative dei due Stati contraenti; potranno essere stabiliti dei compensi unitari.
Le Supreme Autorità Amministrative dei due Stati contraenti
concorderanno le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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