ConvenzioneParte III

Art. 15

In vigore dal 25 set 1954
Gli enti assicuratori dei due Stati contraenti, che conducono un'inchiesta circa un infortunio sul lavoro o una malattia professionale di un cittadino dell'altro Stato contraente, comunicano la conclusione dell'inchiesta alle competenti autorità diplomatiche o consolari di questo Stato. La competente autorità diplomatica o consolare può prendere visione degli atti d'inchiesta e di quelli successivi allo stesso modo degli interessati.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-15

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