ConvenzioneParte II

Art. 11

In vigore dal 25 set 1954
I familiari aventi diritto di un assicurato appartenente ad un ente assicuratore di uno dei due Stati contraenti ricevono, in caso di soggiorno nel territorio dell'altro Stato, le prestazioni dall'ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dei familiari stessi secondo le disposizioni per esso valevoli. In tal caso sono computati, per la durata massima delle prestazioni, i periodi durante i quali siano state già corrisposte prestazioni per lo stesso evento assicurativo. Le prestazioni sono a carico dell'ente assicuratore al quale appartiene l'assicurato. Tale ente assicuratore rimborsa all'ente assicuratore che ha concesso le prestazioni le spese sostenute; si applica, in conformità, l', paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo