ConvenzioneParte III

Art. 12

In vigore dal 25 set 1954
Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali valgono le disposizioni degli , limitatamente alle prestazioni in natura e in denaro che spettano durante il periodo di inabilità temporanea secondo la legislazione italiana e fino al termine della cura secondo la legislazione tedesca.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-12

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Art. 12 Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953. — Testo vigente | Portale Normativo