Art. 12
ConvenzioneParte III

Art. 12

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In vigore dal 25 set 1954
Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali valgono le disposizioni degli , limitatamente alle prestazioni in natura e in denaro che spettano durante il periodo di inabilità temporanea secondo la legislazione italiana e fino al termine della cura secondo la legislazione tedesca.
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