ConvenzioneParte IV

Art. 18

In vigore dal 25 set 1954
Per l'applicazione dell' gli enti assicuratori dei due Stati contraenti determinano le prestazioni nel modo seguente: 1) ciascun ente assicuratore stabilisce, secondo la propria legislazione e tenendo conto della presente Convenzione, se l'assicurato adempie alle condizioni per il diritto a prestazioni. 2) se esiste un diritto a prestazioni, la prestazione è calcolata secondo le disposizioni interne valevoli per l'ente assicuratore che la determina. A tale effetto per i periodi contributivi e sostitutivi compiuti in Italia sono liquidate dagli enti assicuratori tedeschi, maggiorazioni calcolate in base alla retribuzione media annua risultante dalla somma delle retribuzioni che l'assicurato ha percepito durante l'intero periodo di occupazione in Germania nella misura in cui erano da prendere in considerazione per il computo del contributo nell'assicurazione-pensioni secondo la legislazione tedesca. I periodi contributivi e sostitutivi compiuti nell'assicurazione-pensioni tedesca sono presi in considerazione dall'ente assicuratore italiano con l'importo medio annuo risultante dalla somma totale dei contributi versati nell'assicurazione italiana. La pensione così calcolata è concessa per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi contributivi e sostitutivi, di cui tiene conto per il computo delle prestazioni l'ente assicuratore che le determina, compiuti nel proprio Stato, con la somma dei periodi contributivi e sostitutivi, di cui si tiene conto per il computo delle prestazioni, derivanti dalle assicurazioni di entrambi gli Stati. Se le prestazioni da concedere dagli enti assicuratori di entrambi gli Stati non raggiungono la pensione minima dello Stato in cui la prestazione è pagata, l'ente assicuratore di questo Stato concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo sarà corrisposto a carico degli enti assicuratori di ciascuno dei due Stati per la parte che corrisponde al rapporti dei periodi contributivi e sostitutivi compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Stati con la somma totale dei periodi contributivi e sostitutivi. Se secondo le disposizioni dei due Stati contraenti, tenendo conto dell' e del presente, esiste un diritto a pensione solo in uno dei due Stati, e se in questo Stato la pensione da concedere non raggiunge la pensione minima, l'ente assicuratore che la determina concede, in aggiunta alla sua prestazione, la parte della differenza tra la sua prestazione e la pensione minima, che corrisponde, al momento della determinazione della pensione, al rapporto dei periodi contributivi e sostitutivi compiuti in ciascuno Stato con la somma totale dei periodi contributivi e sostitutivi compiuti in entrambi gli Stati. Se successivamente, tenendo conto dell' e del presente, sorge un diritto a prestazioni secondo le disposizioni di entrambi gli Stati contraenti, e se la somma di queste pensioni non raggiunge la pensione minima dello Stato in cui la pensione è pagata, si applicano le disposizioni del paragrafo 2. Se nell'assicurazione di uno dei due Stati contraenti debbono essere prese in considerazione, per il calcolo della pensione, non più di ventisei settimane o sei mesi di contribuzione, non sussiste alcun diritto a prestazioni in base a tale assicurazione, a meno che secondo le relative disposizioni interne si consideri compiuto il periodo di attesa o il suo compimento non sia richiesto. Se non esiste come sopra un diritto a prestazione, la prestazione dell'altra assicurazione in base al paragrafo 1, n. 2, non subisce riduzione.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-18

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Art. 18 Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953. — Testo vigente | Portale Normativo