ConvenzioneParte V

Art. 21

In vigore dal 25 set 1954
Gli enti assicuratori obbligati alle prestazioni in base alla presente Convenzione corrispondono le prestazioni in denaro nella valuta del proprio Stato con efficacia liberatoria. I trasferimenti derivanti dalla presente Convenzione sono considerati come pagamenti correnti e si effettuano in conformità agli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento. Ciò vale egualmente per i trasferimenti in un terzo Stato, se esiste un accordo di pagamento con tale Stato. Se le disposizioni di uno dei due Stati contraenti fanno dipendere i pagamenti all'estero dal compimento di determinate formalità; le disposizioni valevoli per i nazionali si applicano egualmente alle persone e agli enti che debbono ricevere o effettuare un pagamento in base alla presente Convenzione. Le prestazioni in denaro delle assicurazioni-pensioni come anche le rendite e le indennità funerarie dell'assicurazione infortuni, che debbono essere corrisposte dagli enti assicuratori di uno dei due Stati contraenti ad un avente diritto nel territorio dell'altro Stato, sono pagate, a carico dell'ente assicuratore obbligato e secondo le disposizioni per esso valevoli, dall'ente assicuratore competente per il luogo di dimora dell'avente diritto. Disposizioni particolari, specialmente per quanto concerne il reciproco rimborso delle spese e le modalità di pagamento, saranno concordate fra le Supreme Autorità Amministrative dei due Stati contraenti. Queste Autorità potranno inoltre concordare per il pagamento di determinate pensioni o rendite un regolamento che deroghi al primo periodo del presente paragrafo.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-21

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