Convenzione›Parte V
Art. 22
In vigore dal 25 set 1954
Se, per determinare un diritto derivante dalle assicurazioni
sociali di uno dei due Stati contraenti, occorre tener conto dell'importo di una prestazione assicurativa o di altri proventi dell'altro Stato espressi nella valuta di questo Stato, tale importo è calcolato secondo le disposizioni dell'accordo sui pagamenti in vigore fra i due Stati, relative ai trasferimenti nel campo delle assicurazioni sociali, tenendo conto delle condizioni di cambio vigenti in ciascuno Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-22