ConvenzioneParte IV

Art. 19

In vigore dal 25 set 1954
Se, in base alle disposizioni di uno dei due Stati contraenti, sussiste un diritto a prestazioni anche senza tener conto dell', e se non sussiste alcun diritto nei confronti dell'altro Stato anche tenendo conto dell', l'ente assicuratore del primo Stato liquida le prestazioni secondo le disposizioni per esso valevoli senza tener conto dell'. Se successivamente un diritto a prestazioni sorge anche presso l'ente assicuratore dell'altro Stato contraente tenuto conto dell', deve essere applicato l'.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-19

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