Convenzione

Art. 23

In vigore dal 25 set 1954
Gli enti, le associazioni e le autorità competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie assicurazioni sociali; tale reciproca assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorità diplomatiche o consolari di tale Stato, competenti secondo la sede. Gli accertamenti sanitari necessari per l'applicazione delle assicurazioni sociali di uno Stato contraente nei riguardi di persone nel territorio dell'altro Stato, sono eseguiti dall'ente assicuratore dello Stato nel cui territorio le persone da visitare si trovano, su richiesta ed a spese dell'ente assicuratore obbligato. Le Supreme Autorità Amministrative dei due Stati contraenti potranno concordare disposizioni particolari sul rimborso delle spese. Le azioni degli enti assicuratori di uno dei due Stati contraenti, derivanti da contributi arretrati, godono, per l'esecuzione forzata come anche per il procedimento concorsuale e di amichevole composizione nell'altro Stato, degli stessi privilegi delle corrispondenti azioni degli enti assicuratori di questo Stato. Quando deve essere determinata, una prestazione sulla base di periodi assicurativi compiuti in entrambi gli Stati contraenti, gli enti assicuratori interessati si informano reciprocamente prima della determinazione, in caso di rifiuto, indicandone i motivi.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-23

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