Convenzione

Art. 24

In vigore dal 25 set 1954
Le esenzioni da tasse e imposte previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli enti assicuratori e delle loro associazioni e delle autorità competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato. Tutti gli atti, documenti e altre scritture, che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-24

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