Convenzione

Art. 29

In vigore dal 25 set 1954
Gli enti assicuratori nella Repubblica Federale di Germania assumono, dei diritti a prestazioni e dei diritti in corso di acquisizione maturati anteriormente alla data del 1 maggio 1945 nell'assicurazione tedesca contro gli infortuni sul lavoro e nelle assicurazionipensioni tedesche o da queste assunti da assicurazioni di altri Stati prima di tale data: 1) nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i diritti derivanti da infortuni sul lavoro e da malattie professionali che si sono verificati nel territorio della Repubblica Federale di Germania o su navi il cui porto di appartenenza si trovava in questo territorio o che battevano bandiera tedesca, anche nei casi verificatisi prima della costituzione della Repubblica Federale di Germania. A tale effetto sono considerati infortuni sul lavoro o malattie professionali anche quelli verificatisi, in relazione ad una occupazione nei territorio della Repubblica Federale di Germania, fuori di tale territorio; 2) nelle assicurazioni-pensioni, i diritti acquisiti ed i diritti in corso di acquisizione derivanti: a) da periodi contributivi e sostitutivi compiuti nel territorio della Repubblica Federale di Germania anche se sono stati compiuti prima della costituzione della Repubblica Federale di Germania; b) da periodi contributivi e sostitutivi compiuti nelle assicurazioni-pensioni tedesche fuori del territorio della Repubblica Federale di Germania, nella misura in cui si deve tener conto di questi periodi per aventi diritto la cui residenza si trova nel territorio della Repubblica Federale di Germania, a condizione che: aa) l'assicurato, durante la sua appartenenza alle assicurazioni-pensioni tedesche, sia stato assicurato obbligatoriamente da ultimo, oppure obbligatoriamente o volontariamente in misura prevalente, nella Repubblica Federale di Germania; bb) dei periodi contributivi e sostitutivi si sia già tenuto conto per una prestazione concessa, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, da un ente assicuratore con sede nel territorio della Repubblica Federale di Germania.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-29

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Art. 29 Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953. — Testo vigente | Portale Normativo