Convenzione

Art. 32

In vigore dal 25 set 1954
. Qualora i contributi siano stati versati ad un ente assicuratore di uno dei due Stati contraenti, mentre avrebbero dovuto essere versati ad un ente assicuratore dell'altro Stato, il primo ente sarà considerato competente finché la competenza non sia stata definita di comune accordo o la controversia sulla competenza non sia stata risolta definitivamente in conformità all'; la definizione concordata o la risoluzione ha effetto solo sui contributi assicurativi che matureranno nel futuro e sugli eventi assicurativi che sopravverranno nel futuro.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-32

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