Convenzione

Art. 35

In vigore dal 25 set 1954
Ai sensi della presente Convenzione si intendono per Supreme Autorità Amministrative nella Repubblica italiana: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; nella Repubblica Federale di Germania: il Ministro Federale del Lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-35

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