Convenzione

Art. 35

In vigore dal 25 set 1954
Ai sensi della presente Convenzione si intendono per Supreme Autorità Amministrative nella Repubblica italiana: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; nella Repubblica Federale di Germania: il Ministro Federale del Lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 35 Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953. — Testo vigente | Portale Normativo