Convenzione
Art. 35
In vigore dal 25 set 1954
Ai sensi della presente Convenzione si intendono per Supreme
Autorità Amministrative nella Repubblica italiana:
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
nella Repubblica Federale di Germania:
il Ministro Federale del Lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-35