ConvenzioneParte VI

Art. 38

In vigore dal 25 set 1954
La presente Convenzione si applica anche al Land Berlin appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avrà fatto al riguardo una comunicazione al Governo della Repubblica italiana. Dopo tale comunicazione, le disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al territorio della Repubblica Federale di Germania valgono anche per il territorio del Land Berlin.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-38

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