ConvenzioneParte VI

Art. 40

In vigore dal 25 set 1954
La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile in Bonn. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica sono scambiati. In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli. Fatta in Roma, il 5 maggio 1953, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania SAUERBORN Per la Repubblica italiana DOMINEDÒ Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-40

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