Accordo›Parte VI
Art. 4
Procedimento
In vigore dal 25 set 1954
Procedimento
I pagamenti sono concessi su domanda. La domanda deve essere
presentata presso l'Ufficio di collegamento competente dello Stato Contraente in cui si trova il richiedente, stabilito nell'Accordo amministrativo per la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953.
La scadenza dei termini di prescrizione o decadenza non può
essere opposta se la domanda è fatta entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-a-4