AccordoParte VI

Art. 4

Procedimento

In vigore dal 25 set 1954
Procedimento I pagamenti sono concessi su domanda. La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio di collegamento competente dello Stato Contraente in cui si trova il richiedente, stabilito nell'Accordo amministrativo per la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953. La scadenza dei termini di prescrizione o decadenza non può essere opposta se la domanda è fatta entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-a-4

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Procedimento (Art. 4 Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953.) — Testo vigente | Portale Normativo