ConvenzioneParte I

Art. 4

In vigore dal 25 set 1954
Per le assicurazioni sociali si applicano, in via di principio, le disposizioni dello Stato contraente nel cui territorio è esercitata l'attività rilevante per l'assicurazione.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-4

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