ConvenzioneParte I

Art. 1

In vigore dal 25 set 1954
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo delle assicurazioni sociali, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno, quindi, nominato come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il prof. Francesco Maria DOMINEDO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA il sig. Maximilian SAURERBORN, Segretario di Stato al Ministero federale per il lavoro, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: La presente Convenzione si riferisce alle legislazioni: 1) nella Repubblica italiana: a) sull'assicurazione contro le malattie; b) sull'assicurazione contro la tubercolosi; c) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto concerne le prestazioni in denaro e in natura degli enti di assicurazione sociale durante la gravidanza e dopo il parto; d) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) sull'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; f) sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernono rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni enumerate nelle precedenti lettere; 2) nella Repubblica Federale di Germania: a) sull'assicurazione contro le malattie; b) sulla protezione delle madri lavoratrici per quanto concerne le prestazioni in denaro e in natura degli enti dell'assicurazione legale contro le malattie durante la gravidanza e dopo il parto; c) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; d) sull'assicurazione pensioni degli operai (assicurazione invalidita), sull'assicurazione pensioni degli impiegati (assicurazione degli impiegati) e sull'assicurazione pensioni per i minatori. La presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi ed altre disposizioni che saranno emanate per l'integrazione, la modificazione o l'applicazione delle legislazioni indicate nel paragrafo 1. La Convenzione si applica alle leggi ed altre disposizioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di persone o che coprono un nuovo ramo delle assicurazioni sociali, salvo opposizione del Governo di uno Stato contraente notificata al Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali atti.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-1

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