Convenzione›Parte I
Art. 2
In vigore dal 25 set 1954
I cittadini italiani nella Repubblica Federale di Germania e i cittadini tedeschi nella Repubblica italiana sono sottoposti alle legislazioni indicate nell'. Essi hanno gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato contraente nel cui territorio si trovano.
I cittadini italiani e tedeschi che si trovano nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che cessano o hanno cessato di appartenere ad una assicurazione dell'altro Stato, possono beneficiare dell'assicurazione volontaria nello Stato ove si trovano, alle stesse condizioni ed entro gli stessi termini degli assicurati che hanno cessato di appartenere all'assicurazione in vigore in tale Stato. A questo scopo sono totalizzati i periodi di assicurazione di cui si deve tener conto in entrambi gli Stati per il diritto all'assicurazione volontaria e senza tener conto se tali periodi derivino o siano derivati da un'assicurazione obbligatoria o volontaria. Se è ammessa, in base alle disposizioni esistenti, la continuazione nell'assicurazione tedesca pensioni degli operai (assicurazione invalidita) o nell'assicurazione tedesca pensione degli impiegati (assicurazione degli impiegati), essa può essere effettuata soltanto per quel ramo di assicurazione nel quale l'assicurato rientra in base alla natura della occupazione da ultimo esercitata nella Repubblica italiana per la quale è obbligatoria l'assicurazione.
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