AccordoParte VI

Art. 2

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

In vigore dal 25 set 1954
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Le rendite dell'assicurazione infortuni sono pagate: a) con decorrenza dal 1 luglio 1948, se trattasi di rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, che abbiano causato una riduzione della capacità lavorativa del cinquanta per cento o più, nonché di rendite ai superstiti; b) con decorrenza dal 1 luglio 1951, se trattasi di rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, che abbiano causato una riduzione della capacità lavorativa inferiore al cinquanta, per cento. Le maggiorazioni e le aggiunte per le rendite indicate nel paragrafo 1, lettera a) sono pagate con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1949 e per le rendite indicate nel paragrafo 1, lettera b) con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1951.
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