AccordoParte VI

Art. 5

Documentazione dei diritti

In vigore dal 25 set 1954
Documentazione dei diritti Nei casi in cui la documentazione relativa al diritto e alla misura delle prestazioni non fosse più reperibile, tali diritti potranno essere comprovati con ogni altro mezzo idoneo.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-a-5

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Documentazione dei diritti (Art. 5 Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953.) — Testo vigente | Portale Normativo