Convenzione›Parte VI
Art. 40
40 / 47In vigore dal 25 set 1954
La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di
ratifica saranno scambiati appena possibile in Bonn.
La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del
mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica sono scambiati.
In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
Fatta in Roma, il 5 maggio 1953, in quattro originali, due in
lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per la Repubblica Federale di Germania SAUERBORN
Per la Repubblica italiana
DOMINEDÒ
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
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