Convenzione
Art. 24
2 / 47In vigore dal 25 set 1954
Le esenzioni da tasse e imposte previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli enti assicuratori e delle loro associazioni e delle autorità competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato.
Tutti gli atti, documenti e altre scritture, che debbono essere
prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-24