Art. 64

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 20 feb 1952
Gli iscritti all'Ente di previdenza i quali non possono e non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'art. 60 o del diritto previsto dall'art. 63 al compimento del 70° anno di età e dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa, anche se non si verifica la loro cancellazione dall'Albo professionale, possono richiedere la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dall'Ente di previdenza, aumentate delle quote di integrazione previste dall'art. 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati. L'iscrizione per un anno alla Cassa non è richiesta per coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 75 anni di età.
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