Art. 65
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 20 feb 1952
Gli avvocati ed i procuratori che siano stati iscritti all'Ente di previdenza come esercenti ai termini dello art. 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 951, qualora non abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la pensione di invalidità se concorrano le condizioni previste dall' ad eccezione di quella relativa all'età di iscrizione alla Cassa. Agli effetti del decorso del termine dei dieci anni di iscrizione alla Cassa stabilito nell' si computano fino al massimo di cinque anche quelli di iscrizione all'Ente di previdenza.
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