Art. 58
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 22 set 1956
Il conto individuale dell'iscritto al quale spetti il trattamento eccezionale di previdenza è aumentato di tante quote di lire 12.000 quanti sono gli anni di cui al 1 gennaio 1932 superava gli anni 50, fino al massimo di 25 quote, considerando la frazione di anno come anno intero.
Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ciascun versamento come effettuato alla fine di ogni anno.
COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991
Gli assegni di pensione sono aumentabili con versamenti volontari e con l'indennità di contingenza.
Storico versioni
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