Art. 58

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 22 set 1956
Il conto individuale dell'iscritto al quale spetti il trattamento eccezionale di previdenza è aumentato di tante quote di lire 12.000 quanti sono gli anni di cui al 1 gennaio 1932 superava gli anni 50, fino al massimo di 25 quote, considerando la frazione di anno come anno intero. Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ciascun versamento come effettuato alla fine di ogni anno. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991 Gli assegni di pensione sono aumentabili con versamenti volontari e con l'indennità di contingenza.
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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6 (Art. 58 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) — Testo vigente | Portale Normativo