Art. 53
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 20 feb 1952
Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato ovvero in titoli di istituti esercenti il credito fondiario.
In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.
Disposizioni finali e transitorie.
Storico versioni
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