Art. 59
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 22 set 1956
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-01-08;6#art-59