Art. 57

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 20 feb 1952
L'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non è subordinato alla cancellazione dall'albo e la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con l'indicazione dell'età nella quale si chiede che abbia inizio il godimento di pensione.
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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6 (Art. 57 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) — Testo vigente | Portale Normativo