Art. 62
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 20 feb 1952
Agli oneri derivanti dalle integrazioni previste dagli la Cassa provvede prelevando ogni anno le somme necessarie dal gettito complessivo dei proventi, esclusi i contributi personali, al netto delle spese di gestione e delle quote per il trattamento di assistenza, prima della ripartizione prevista dal secondo comma dell'art. 51 e dall'.
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