Art. 68

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 20 feb 1952
Nel primo anno di esercizio della Cassa l'ammontare del contributo personale è dovuto integralmente nella misura di lire 24.000 per gli iscritti con età inferiore ai 50 anni e di lire 36.000 per quelli con età superiore. Dal gettito dei contributi dell'ultimo esercizio dell'Ente di previdenza sono prelevate soltanto le somme necessarie per le spese di gestione, per il trattamento eccezionale di previdenza e quelle da devolvere per l'assistenza a norma dell'. Tutte le altre somme, anche se investite in titoli o depositate in conti correnti, meno quelle già accreditate nei conti individuali, costituiscono il primo fondo di riserva generale per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.
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