Art. 71
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 20 feb 1952
La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento d'esecuzione, che è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto,il
Guardasigilli: ZOLI
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