Art. 66

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 20 feb 1952
Il Comitato dei delegati può, con le modalità ed i limiti stabiliti nell', disporre l'integrazione degli assegni per il trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli con l'indennità di contingenza.
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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6 (Art. 66 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.) — Testo vigente | Portale Normativo