Art. 67
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 20 feb 1952
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell', i quali, entro il Successivo mese, sono convocati dal presidente dell'Ente di previdenza per la elezione del Consiglio di amministrazione.
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