Art. 67

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 20 feb 1952
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell', i quali, entro il Successivo mese, sono convocati dal presidente dell'Ente di previdenza per la elezione del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo