Art. 5
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 1 ago 1965
Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati, in ragione di uno per distretto di Corte di appello con le stesse norme che sono dettate per la elezione dei componenti del Consiglio nazionale forense, dall' del decreto legislativo luogotenziale 24 novembre 1944, n. 382, e dall'art. 1 del decreto-legge presidenziale 21 giugno 1946, n. 6; ed ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
c) nomina il Consiglio di amministrazione;
d) approva i bilanci;
e) delibera sulle materie indicate agli ;
f) esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dalla legge.
Il Comitato dei delegati dura in carica due anni. (4)
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