Art. 9
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 20 feb 1952
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) forma i bilanci preventivo e consuntivo;
b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;
c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;
d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.
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