Art. 9

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 20 feb 1952
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni: a) forma i bilanci preventivo e consuntivo; b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa; c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge; d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi; e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.
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