Art. 6

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 1 ago 1965
Il Comitato dei delegati è coavocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza è valida in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero d'intervenuti. Ciascun delegato in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa, compresi negli albi dei Consigli dell'Ordine del suo distretto, ha diritto: a) a un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti è tra cinquanta e cento; b) oltre, ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento; c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, a un altro voto per ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti. Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa. (4)
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