Art. 11
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 20 feb 1952
La Giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall';
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
d) provvede su richieste degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;
e) decide sui reclami a norma dell'.
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