Art. 16
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 20 feb 1952
Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;
b) dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'art. 432;
c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.
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