Art. 16

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 20 feb 1952
Il patrimonio della Cassa è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa; b) dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'art. 432; c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.
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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6 (Art. 16 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) — Testo vigente | Portale Normativo