Art. 18

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 20 feb 1952
I beni indicati nel n. 1 dell' sono costituiti da contanti, crediti, titoli ed equipollenti.
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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6 (Art. 18 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.) — Testo vigente | Portale Normativo