Art. 20

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 20 feb 1952
Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.
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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6 (Art. 20 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) — Testo vigente | Portale Normativo