Art. 26
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 11 apr 1963
Le rinunzie indicate nel n. 6 dell' sono quelle che gli avvocati ed i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualità di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto
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