Art. 31
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 1 ago 1965
Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:
a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli ;
b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall' maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento.
L'eventuale maggiore reddito conseguito sarà devoluto al conto generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-01-08;6#art-31