Art. 33

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 1 ago 1965
Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di età è subordinato alla cancellazione dall'Albo forense. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale. La pensione è riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto è deceduto anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente.
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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6 (Art. 33 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) — Testo vigente | Portale Normativo