Art. 21

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 20 feb 1952
I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'art. 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.
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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6 (Art. 21 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) — Testo vigente | Portale Normativo